L’Antitrust ha irrogato a una multa di 500.000 euro, per aver adottato in occasione della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di fissa sottoscritte dai propri clienti da 30 a 28 giorni.

In particolare, l’ ha accertato la scorrettezza della condotta della società consistente nell’aver ridotto unilateralmente il periodo di rinnovo, tra l’altro, delle offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti (telefono o tablet o mobile Wi-Fi), prevedendo a carico di coloro che avevano esercitato il diritto di recesso l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue. È stata considerata scorretta anche la condotta consistente nell’aver modificato unilateralmente il periodo di rinnovo anche per le opzioni a durata minima (24 o 30 mesi), richiedendo a coloro che optavano per il recesso il pagamento del corrispettivo previsto per il recupero del costo del modem (pari a 40 euro) e/o dell’apparato denominato “Google Chromecast” (pari a 34,90 euro).

L’Antitrust ha rilevato che l’imposizione unilaterale della riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo da parte di Wind ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti che non intendevano accettare tale modifica. Sulla base del Codice del Consumo la pratica è stata quindi ritenuta aggressiva in quanto idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso, riconosciuto dalle norme di settore proprio quale tutela a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente.

Comunicato Stampa dell’8 agosto 2017