L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 22 dicembre u.s. ha irrogato la sanzione di 55.000 euro nei confronti dell’ s.p.a. di Padova per pratica commerciale scorretta ovvero pubblicità ingannevole.

L’, attivo nei servizi della formazione professionale, ha realizzato, nel 2008, un fatturato pari a circa 6.700.000 euro, ed era stato oggetto della nostra attenzione per una decina di reclami giunti alla nostra Associazione sin dal 2007 da parte di giovani studenti.

“Il procedimento – si legge nel provvedimento dell’Autorità – concerne il comportamento posto in essere da in sede di promozione dei propri servizi di formazione professionale attraverso una campagna pubblicitaria condotta mediante diversi mezzi di diffusione, quali il sito internet www.cortivo.it, la stampa e opuscoli divulgativi. Trattasi, nello specifico, – continua l’Autorità – della promozione di corsi per Operatore Socio Assistenziale per l’infanzia, Operatore Socio Assistenziale per gli anziani, Operatore Socio Assistenziale per le dipendenze, Operatore Socio Assistenziale per i disabili, Operatore Multiculturale, Assistente Turistico per disabili e Amministratore di sostegno”.

In particolare è stata rilevata l’ingannevolezza delle informazioni fornite dall’Istituto e necessarie al consumatore per comprendere le caratteristiche dei servizi offerti.

Anche grazie alle nostre segnalazioni si è dato seguito pertanto al procedimento istruttorio diretto a verificare, in rapporto alla pratica commerciale, la possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

“I consumatori lamentavano di aver aderito ai corsi di formazione professionale, proposti dall’, – si legge nel provvedimento - nell’erroneo convincimento di poter conseguire un titolo finale legalmente riconosciuto e spendibile nel settore pubblico dell’assistenza socio – sanitaria. “In particolare, secondo i segnalanti, il materiale promozionale dei corsi – secondo quanto scritto dall’Autorità – avrebbe prospettato il conseguimento di qualifiche professionali quali, ad esempio, quella di “Operatore Socio Assistenziale” , “Amministratore di sostegno”, “Operatore Multiculturale” e “Assistente Turistico”, con relativo attestato finale, senza specificare che quest’ultimo ha mera valenza privata e nessun tipo di rilievo nelle strutture pubbliche presenti sull’intero territorio nazionale, non essendo l’Istituto riconosciuto o accreditato presso alcuna Regione al fine del rilascio di titoli legalmente validi”.

Inoltre, i consumatori lamentavano di essersi iscritti ai corsi in parola ritenendo erroneamente che in essi fosse ricompreso un periodo di tirocinio pratico non retribuito da svolgere presso un Ente pubblico o privato. Più specificamente, secondo i consumatori il materiale illustrativo dei corsi lasciava intendere che il professionista avrebbe provveduto a trovare la sede presso cui ciascuno studente avrebbe effettuato tale periodo di stage – circostanza quest’ultima confermata durante i colloqui con il personale didattico – mentre, in realtà, la ricerca sarebbe stata integralmente demandata all’iniziativa dello studente.

Con parere pervenuto in data 21 dicembre 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risultasse scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

– “i messaggi pubblicitari diffusi a mezzo internet e stampa di cui si discute omettono, ovvero non forniscono con la dovuta evidenza, informazioni che attengono ad aspetti essenziali dei servizi offerti, falsando in tal modo il comportamento economico dei destinatari, rappresentati da utenti sensibili alla necessità di inserirsi nel mondo del lavoro, e facendo, peraltro, leva sullo stato di bisogno degli stessi;

le informazioni attinenti alle caratteristiche dei servizi offerti, con particolare riferimento all’esatto valore del titolo rilasciato al termine dei percorsi formativi, non sono esaurienti né oggettive e risultano tali da fuorviare il consumatore medio, inducendolo in errore o, quantomeno, condizionandolo nelle proprie determinazioni;

le gravi omissioni informative delle comunicazioni promozionali in esame, poiché relative ad elementi essenziali per una scelta consapevole dei consumatori cui sono dirette, non possono essere sanate dal rinvio ad altra fonte, quale nel caso di specie il colloquio con un informatore didattico, deputato ad illustrare le condizioni dei corsi di formazione offerti”.

Per tali motivi l’Autorià, ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, ha disposto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 55.000 € (cinquantacinquemila euro).

Ancora una volta l’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, guidata dal suo Presidente, Antonio Catricalà, ha dimostrato di essere un valido alleato delle Associazioni di consumatori e dei cittadini di fronte a pratiche professionali ingannevoli. Esiste un Giudice a Berlino!

Approfondimenti:

Leggi il testo completo del provvedimento

Davide Cecchinato

–––

Pubblichiamo di seguito il messaggio, così come ci è pervenuto, dell’avv. Licciardello dell’. Naturalmente terremo informati tutti i consumatori circa l’evolversi della vicenda:

Preg.mo Dott. Cecchinato,
Le invio in allegato la lettera di replica (testo e pdf), pubblicata dal
Mattino di Padova in data 27.3.2010 (“L’ ha le carte in regola”),
in risposta alle notizie riguardanti il provvedimento sanzionatorio dell’Agcm
a carico dell’, tra cui quella inserita nel Vostro sito il
13.3.2010, dal titolo “Agcm sanziona l’ di Padova”.
In ragione della correttezza che deve contraddistinguere ogni agire, ancor
più nella vicenda in esame, La prego di voler inserire il suddetto testo
di sèguito al Suo articolo, possibilmente completo della lettera pubblicata
(pdf o jpg), ritenendo tale modalità preferibile (per comprensibili ragioni)
ad un inserimento nella forma di post di risposta.
La ringrazio per quanto vorrà fare, confidando che ogni contraddittorio -
post compresi – possa mantenersi entro i limiti consentiti.
Per qualsiasi necessità, può contattarmi ai numeri sotto riportati.
Distinti saluti.

Avv. Antonio C. Licciardello

Leggi la replica pubblicata sul Mattino di Padova del 27 marzo 2010 (.pdf o .jpg)

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