Adiconsum Verona ha ricevuto le segnalazioni di alcuni consumatori vittime di furti aggravati presso lo sportello bancomat della filale Unicredit di via Cavriana, nel quartiere di Santa Lucia a Verona.

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A Ottobre 2022 CISL Verona, congiuntamente ad Adiconsum ed in collaborazione con Banca Etica, ha lanciato una campagna di raccolta fondi denominata “Bolletta Sospesa” che aveva lo scopo di fornire aiuto alle fasce di popolazione più in difficoltà nel pagamento delle utenze.

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Se la vacanza risulta un incubo, la Cassazione conferma che puoi ottenere il risarcimento delle spese del viaggio e i danni morali. Tra voli cancellati, imprevisti metereologici e servizi promessi che poi non sussistono nella realtà, per molti una vacanza da sogno può trasformarsi in un incubo. I tour operator vendono pacchetti di viaggio “all-inclusive” , magari per mete lontane, invogliando i turisti con paesaggi spettacolari e la prospettiva di rilassarsi su una spiaggia da cartolina. Tuttavia, alle volte, capita che, giunti a destinazione, l’esperienza sia l’opposto di quella promessa. Ebbene, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5271/2023) nel caso di vacanza rovinata, non solo si ha diritto al rimborso, ma altresì al risarcimento dei danni biologici e morali.

Per danno da vacanza rovinata, si intende il pregiudizio arrecato al turista che non ha potuto godere del viaggio programmato, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore.  La vacanza è rovinata quando, a causa del predetto inadempimento non si sono realizzate le finalità, di svago e riposo, per le quali il viaggio è stato acquistato. Di conseguenza, il turista che, invece di rilassarsi, ha subito uno stress psicofisico, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e al rimborso dei costi sostenuti, ma soprattutto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art.2059 del Codice Civile, che prevede che tale danno vada risarcito nei casi previsti dalla legge.
Anche in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, per danno non patrimoniale si intende qualsiasi pregiudizio arrecato dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito.

Tornando al danno da vacanza rovinata, si evidenzia che la disciplina in materia di contratti del turismo organizzato è contenuta nel D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE. 
In particolare, ai sensi dell’art. 46 di tale decreto, nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile, “il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.”

Nel caso in cui le vostre vacanze dovessero essere rovinate a causa dell’inadempimento del venditore o dell’organizzatore, oltre ad aver diritto alla risoluzione del contratto, con conseguente rimborso di quanto speso, potrete agire anche per il risarcimento dei danni, compresi i danni non patrimoniali.

Continuano ad arrivare in Associazione segnalazioni di casi di vendite porta a porta a Verona e in provincia.
La dinamica è sempre la stessa: il consumatore riceve la visita a casa di venditori che, con fare pacato e affabile, consegnano un catalogo di oggetti solitamente per la casa o arredi.

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Non puoi imbarcarti sull’aereo per motivi legati alla tua salute?

In questo caso entra si applica il codice della navigazione, ovvero il D.Lgs. n. 96 del 9 Maggio 2008 art.945 che stabilisce l’obbligo del vettore aereo a corrispondere al passeggero il rimborso pieno del costo del biglietto qualora la partenza sia impedita al passeggero per cause non imputabili a quest’ultimo, nello specifico tale articolo in riferimento all’impedimento del passeggero afferma quanto segue: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto”.

Il vettore deve essere informato subito dell’impedimento, in quanto il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo del prezzo del biglietto.

Per annullamento viaggio causa malattia da preferire è certamente una comunicazione scritta, meglio ancora se inoltrata alla compagnia aerea attraverso Raccomandata A/R o attraverso PEC qualora la compagnia aerea. Adiconsum può aiutarti per avere il rimborso. Scrivi a verona@adiconsum.it