Sono molti i pendolari che contattano la nostra Associazione per denunciare i gravi che subiscono a seguito della soppressione di alcune corse extraurbane dell’Azienda Trasporti Verona s.r.l. ( s.r.l.). La provincia di Verona, con deliberazione di Giunta  n. 171/2011 (vedi infra), ha deciso di far fronte ai minori trasferimenti regionali (previsti dal DGRV n. 512/2011 e  dal Decreto del dirigente regionale della direzione mobilitĂ  n. 60/2011) approvando “il programma di esercizio dei servizi autoviari extraurbani per l’anno 2011“. Tale programma, adottato da Atv s.r.l., prevede interventi di efficientamento aziendale, variazioni tariffarie e interventi di ottimizzazione della rete.

Come era prevedibile, tutti costi derivanti dai minori trasferimenti regionali sono a carico del consumatore/utente. Ad esempio, l’ottimizzazione della rete vuol dire che, a partire dal 12 settembre 2011, nelle giornate non scolastiche si applica il servizio ridotto festivo. In questo modo si otterrebbe una riduzione delle percorrenze pari circa a 180.000 Km con conseguente risparmio economico.

Purtroppo ciò determina anche gravi disagi a molti pendolari che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi in ufficio. Molti lavoratori non sono piĂą in grado di raggiungere la sede lavorativa con i mezzi pubblici e devono decidere se, nei giorni anzi detti, prendersi ferie o utilizzare l’auto, con buona pace dei migliori propositi ecologici. Come leggiamo dalle numerose segnalazioni che ci sono giunte sono molte le persone arrabbiate che chiedono il nostro intervento.

La nostra associazione, tramite il Coordinamento delle Associazioni di consumatori veronesi (composto da Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori e Movimento Consumatori), ha chiesto all’Amministrazione provinciale di essere messa in grado di esercitare pienamente i compiti riconosciuti dalla normativa vigente (art. 2, comma 461, L. finanziaria 2008, vedi infra). La finanziaria 2008 prevede, infatti, il coinvolgimento delle Associazioni di consumatori nella redazione delle Carte della qualitĂ  e nel monitoraggio dei servizi.

Se la norma fosse stata applicata probabilmente molti viaggiatori non  verrebbero lasciati “a terra”. Si potevano individuare soluzioni alternative e condivise con le Associazioni, portatrici degli interessi degli utenti.

Al fine di avere piena contezza dei disagi subiti dai veronesi chiediamo ai cittadini di inviarci le loro segnalazioni nella convinzione di poter trovare comunque le soluzioni piĂą idonee per far fronte alla situazione del trasporto pubblico locale veronese.

Approfondimenti:

Leggi la deliberazione di Giunta (da provincia.vr.it) su “Provvedimenti di emergenza per assicurare la continuitĂ  dei servizi minimi di autotrasporto pubblico locale extraurbano da settembre 2011 a dicembre 2011“. (.pdf)

Leggi la Carta della MobilitĂ  (.pdf) (da atv.verona.it).

Leggi anche dal presente sito: 

Trasporto pubblico locale, le Associazioni di consumatori chiedono alla Provincia di Verona se i pendolari rimarranno “a piedi” nelle giornate non scolastiche

FINANZIARIA 2008 – LEGGE 24 12 2007 N. 244 – art. 2 comma 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualitĂ , l’universalitĂ  e l’economicitĂ  delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.