Aveva creato una certo subbuglio la notizia apparsa sui mezzi di comunicazione riguardo all’obbligo di annotare sulla di il nome dell’effettivo di un veicolo, nel caso fosse diverso dall’intestatario, e soprattutto riguardo alla sanzione di 700 e passa euro che sarebbe stata elevata nel caso in cui tale norma non fosse stata rispettata.

La circolare 23743 della Motorizzazione civile ha fatto finalmente chiarezza.

Quando non è obbligatorio aggiornare la carta di circolazione


Non è obbligatorio per:

·      chi presta l’ (o un motoveicolo o un rimorchio fino a 3,5 tonnellate)  ad un familiare convivente non ha nessun obbligo di annotare il nominativo sulla carta di circolazione

·      ma anche chi presta l’auto (o un motoveicolo o un rimorchio fino a 3,5 tonnellate) ad un amico o conoscente occasionalmente senza alcun contratto scritto

IMPORTANTE: In generale, quindi, non sussiste nessun obbligo di annotazione in mancanza di un atto di legge, cioè di un contratto, che autorizzi un’altra persona all’uso della propria auto per più di 30 giorni consecutivi.

Quando è obbligatorio aggiornare la carta di circolazione


È previsto in caso di:

·      contratto di comodato d’uso gratuito  (per più di 30 gg. consecutivi)

·      in caso di affidamento del mezzo in custodia giudiziale

·      in caso di contratto di locazione senza conducente

·      in caso di veicoli intestati a minori o soggetti interdetti

·      in caso di veicolo intestato a defunto (dal 3 novembre in poi). Ciò non implica l’accettazione dell’eredità

·      in caso di veicolo acquistato con la formula “rent to buy”.

Tempi per l’annotazione

·      30 gg

A chi inviare il nominativo

·      Alla Motorizzazione

ATTENZIONE: Ricordiamo che l’annotazione  riguarda solo i casi intervenuti dopo il 3 novembre e non quelli antecedenti. La norma non è retroattiva.