ha assistito una socia per contestare una penalità per danni addebitata ingiustamente da una società estera di di autoveicoli.

La signora, in occasione di un viaggio in Germania, noleggiava una vettura che veniva ritirata presso l’aeroporto di destinazione. La cliente notava dei graffi sulla vettura, ma l’addetto al noleggio, nonostante le insistenze della signora, rifiutava di segnalarne la presenza sul modulo di consegna, tranquillizzando sul fatto che nessun danno sarebbe stato addebitato. La cliente, per nulla convinta da tali rassicurazioni, scattava delle foto alla vettura al fine di evitare possibili future contestazioni.

Al termine del noleggio alla cliente veniva consegnato il medesimo modulo senza alcuna evidenza di danni alla carrozzeria. Solo a distanza di alcune settimane, al rientro in Italia, l’associata del tutto inaspettatamente si vedeva addebitare sulla carta di credito un considerevole importo a titolo di penalità per danni.

A quel punto la cliente si è rivolta ad Adiconsum Verona il cui legale, rimasti privi di positivo riscontro i reclami alla sede italiana della società di noleggio, attivava presso il Giudice di Pace di Verona il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (, procedura giuridica transfrontaliera, introdotta dall’Unione Europea nel 2007 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009) citando la sede estera della società.

In particolare in giudizio veniva eccepita la presenza dei graffi anteriormente alla consegna del veicolo, circostanza dimostrata da documentazione fotografica con data certa e da dichiarazione testimoniale di una compagna di viaggio della signora.

A distanza di alcuni mesi è stata emessa sentenza favorevole per la cliente con condanna della società estera al rimborso dell’addebito illegittimo, oltre interessi e spese legali.

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