Il Regolamento UE n. 1177/2010 disciplina i diritti dei viaggiatori che utilizzano forme di trasporto per vie navigabili. Riguarda pertanto tutti i passeggeri che viaggiano su navi e traghetti (e in parte anche su navi da crociera) per mare, fiumi, laghi e canali. Condizione di applicabilità della normativa è che il porto di imbarco o di sbarco si trovi in uno degli Stati membri Ue e il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione.

Sono esclusi dalla normativa i eseguiti con piccole imbarcazioni con trasporto di massimo 12 persone, oppure con equipaggio di 3 persone ovvero senza mezzi di propulsione meccanica. Inoltre l’esclusione riguarda anche i brevi, la cui distanza complessiva di sola andata sia inferiore di 500 metri, i su riproduzioni di navi storiche (progettate prima del 1965), che non trasportino più di 36 passeggeri, nonché con navi da escursione diverse dai mezzi per crociere.

I diritti previsti dal Regolamento sono irrinunciabili. Non possono pertanto essere oggetto di limitazione o rinuncia. Vediamoli in dettaglio.

Diritto di informazione. Entro 30 minuti dalla partenza il passeggero deve ricevere le informazioni su orari di partenza e di arrivo stimato.

In caso di cancellazione o ritardo del viaggio superiore ai 90 minuti il viaggiatore può scegliere tra un trasporto alternativo che lo conduca alla destinazione finale oppure il rimborso del biglietto e, se necessario, il ritorno al punto di partenza.

Nello specifico, in ipotesi di ritardi superiori ai 90 minuti il consumatore ha diritto all’assistenza con pasti e bevande. Se necessario la compagnia marittima deve anche assicurare fino a 3 pernottamenti (escluso il trasporto verso e dal luogo di pernottamento). Inoltre il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria che varia dal 25 fino al 50% del costo del biglietto. Si ha diritto alla compensazione pecuniaria del 25% in caso di:

Рritardo di 1 ora se la durata del servizio regolare ̬ fino a 4 ore;

Рritardo di 2 ore se la durata del servizio regolare ̬ compresa fra 4 e 8 ore;

Рritardo di 3 ore se la durata del servizio regolare ̬ compresa fra 8 e 24 ore;

Рritardo di 6 ore se la durata del servizio regolare ̬ superiore a 24 ore.

La compensazione pecuniaria del 50% del costo del servizio è ottenibile in caso di raddoppio delle ore di ritardo indicate nei punti sopra descritti.

Da ultimo è opportuno precisare che il consumatore non ha diritto alla compensazione pecuniaria nel caso in cui sia in possesso di un cd “biglietto aperto†ovvero un titolo di viaggio senza data e/o orario prestabilito. Nonché se il viaggiatore è stato informato, prima dell’acquisto del servizio, in merito alla cancellazione o ritardo del viaggio. Oppure se il trasporto non viene eseguito a causa di gravi condizioni meteorologiche avverse che mettano a rischio la sicurezza del viaggio.

Per reclamare in merito al disservizio subito il consumatore deve inviare una contestazione entro 2 mesi dalla data in cui ha subito il disagio.