IVASS e AGCM hanno svolto un’azione coordinata in relazione a talune clausole presenti nelle che coprono l’invaliditĂ  permanente derivante da infortuni o malattia.

Si tratta di clausole che non consentono agli dell’assicurato di subentrare nel diritto all’ qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l’invaliditĂ  e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti dell’invaliditĂ .

Attraverso tali clausole, da un lato, la compagnia si autoassegna termini discrezionali, in genere molto lunghi (fino a 18 mesi), per svolgere gli accertamenti medici, e dall’altro, si prevede l’intrasmissibilitĂ  dell’indennizzo agli eredi se l’assicurato muore prima che la compagnia stessa abbia svolto tali accertamenti. Esse non consentono agli eredi neanche di dimostrare in altro modo che nel frattempo l’invaliditĂ  del loro congiunto si era consolidata, ad esempio attraverso certificati rilasciati dalle ASL o altre strutture.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, la sulla intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo “altera il normale equilibrio contrattuale a vantaggio dell’assicuratore anche se visto nella sola convenienza di sottrarsi all’immediata esecuzione della prestazione in attesa fiduciosa del verificarsi dell’evento causativo dell’estinzione della sua obbligazione giuridica”.

ha avviato nei confronti delle compagnie assicurative Generali Italia S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd (Rappresentanza Generale per l’Italia) e Allianz S.p.A. procedimenti istruttori per accertare la vessatorietà di tali clausole.

In contemporanea l’ è intervenuto su tutte le imprese di con una lettera al mercato richiamando la necessitĂ  di verificare se nelle polizze infortuni e malattia siano presenti clausole del tipo descritto e, nel caso, a modificarle entro 120 giorni. Per i contratti giĂ ’ stipulati, le imprese dovranno adottare politiche di liquidazione che consentano agli eredi di non perdere il diritto all’indennizzo.

Comunicato Stampa Agcm del 28 febbraio 2018