Il SICVE (sistema informatico per il controllo della velocità, detto anche ) è un dispositivo sviluppato e brevettato da Autostrade per l’Italia, che viene gestito dalla Polizia Stradale e si distingue dagli altri tipi di autovelox in quanto si basa sul rilevamento della velocità media controllata in un tratto di autostrada 15-20 Km.

Il veicolo in transito nel tratto controllato dall’apparecchiatura viene inizialmente fotografato con data ed ora da apposite telecamere installate su un portale di ingresso normalmente presegnalato mediante indicazioni permanenti e con segnali luminosi a messaggio variabile, nel rispetto delle norme imposte dal Decreto Legge 15 agosto 2007, G.U. nr. 595 del 23 agosto 2007.

Il portale di ingresso fotografa la targa al passaggio del mezzo sopra delle spire magnetiche posizionate sotto l’asfalto, legge la targa con un sistema di riconoscimento dei caratteri e quindi la memorizza.

All’altezza del portale di uscita il veicolo viene nuovamente fotografato con data ed ora ma se la sua velocità è stata inferiore o uguale al limite massimo le due foto vengono scartate dal sistema. Le rimanenti verranno gestite per il contesto delle violazioni previste dall’articolo 142 del Codice della Strada.

In seguito all’accertamento che dovrà essere contestato entro il termine di 90 giorni, verrà decurtata una tolleranza pari al 5% della velocità rilevata (non inferiore a 5 Km/h).

Nel verbale che verrà recapitato a cura della Polizia Stradale sarà riportato l’orario UTC (Tempo Universale Coordinato) corrispondente all’ora solare CET = Central Europe Time, ora UTC + 1 ora, (dalla fine di ottobre alla fine di marzo), oppure all’ora legale CEST = Central Europe Summer Time, ora UTC + due ore (dalla fine di marzo alla fine di ottobre).

E’ opportuno precisare che la Pubblica Amministrazione frequentemente omette di citare nei verbali di contestazione le prove delle tarature ed omologazione delle apparecchiature SICVE. In tal senso è necessario richiamare l’attenzione sul recente disposto di cui alla sentenza nr. 29334/08 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, che testualmente così recita: “la materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolano gli altri apparecchi di misura contenuta nel D.M. del 29/10/97. Alcuni tipi di apparecchi utilizzati in modalità automatica senza il controllo diretto dell’operatore di polizia stradale devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni dell’art. 4, richiamato D.M., deve essere effettuata a cura del costruttore con cadenza massima annuale”. Come si vede, quindi, una complessa attività di controlli preventivi, in corso e anche successivi.

In svariate casistiche l’organo accertatore omette di indicare nel verbale di contravvenzione la presenza della segnaletica fissa e/o luminosa a messaggio variabile che avverte gli automobilisti della presenza del dispositivo elettronico della velocità in funzione.

Secondo l’articolo 142/6° del Codice della Strada, infatti, non basta che sia stata posizionata la segnaletica verticale di preavviso obbligatorio agli utenti della rilevazione strumentale della velocità, ma occorre che ne venga dato atto puntualmente nel verbale di contestazione dell’infrazione.

Per l’ipotesi di infrazioni cumulate lungo un tratto autostradale controllato dal sistema elettronico Tutor, commesse in più Comuni si potrà presentare ricorso ad un solo Giudice di Pace per cumulo tra sanzioni. Sarà egli stesso a giudicare la sussistenza del “concorso formale degli illeciti amministrativi” in virtù ex art. 8, comma 1, della legge 689/81 e art. 198, comma 1, Codice della Strada. Nella fattispecie è ravvisabile l’ipotesi di cumulo giuridico e quindi applicabile, come sanzione pecuniaria, quella per la violazione più grave, aumentata ad un massimo di tre volte.

La normativa verrà applicata su richiesta del trasgressore previa valutazione del Giudice di Pace il quale stabilirà di quanto aumentare la sanzione.

Si precisa che qualora l’infrazione elevata preveda la decurtazione del punteggio patente, in riferimento dell’art. 126/bis del Codice della Strada si dovrà comunicare entro il termine di 60 giorni gli estremi del conducente responsabile dell’infrazione. In mancanza di tale comunicazione l’intestatario del veicolo incorrerà nel pagamento di una somma di € 269 nel minimo edittale.

Alessandro Marino, già Assistente Capo della Polizia stradale di Verona

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