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Mediaconciliazione, incostituzionale l’obbligatorietà

La Corte Costituzionale pone fine alla controversa questione sulla legittimità o meno della obbligatoria. Con un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, la Consulta ha annunciato di aver “(…) dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della ”.

In altre parole, la mediazione (facoltativa) continua il suo corso, ma non potrà più essere considerata obbligatoria nelle materie per le quali il d.lgs. 28/2010 fino ad oggi lo prevedeva (art. 5, comma 1): condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma comporta che, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la norma stessa cessa di avere efficacia.

Pertanto, a partire dai prossimi giorni, la mediazione non potrà più essere ritenuta obbligatoria nei suddetti casi, e le domande giudiziali presentate in violazione dell’obbligo di tentare preventivamente la mediazione non potranno più essere dichiarate improcedibili; si potrà quindi procedere direttamente all’instaurazione del giudizio.

Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate nel corso delle prossime settimane.