Hai acquistato un pacchetto turistico? Sappi che in caso di problemi, come ad es. fallimento o insolvenza da parte del tour operator, non ti rimborserà più il Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico bensì da un’assicurazione privata.

Dal 2016 infatti in caso di criticità dovute al tour operator, non sarai più rimborsato dal Fondo, ma dalla polizza dell’agenzia di viaggio.
Infatti, in attesa del recepimento della Direttiva europea 2015/2302 prevista per il 1° gennaio 2018,  sono già entrate in vigore due importanti norme per i consumatori:
· l’abrogazione del Fondo
· l’obbligo per i tour operator di sottoscrivere una polizza assicurativa che intervenga in caso di insolvenza o fallimento.

Che cosa deve prevedere la polizza assicurativa
Essa deve garantire:
· il rimborso al consumatore in caso di insolvenza/fallimento dell’agenzia del prezzo del pacchetto turistico
· il rimpatrio del turista.
Ricordiamo che i tour operator sono tenuti ad avere anche una polizza di responsabilità civile.

Che cosa cambia per il turista-consumatore
Due i riflessi sui turisti-consumatori:
1. il rimborso del prezzo del pacchetto andrà richiesto al tour operator
2. potrebbero esserci dei rincari nel prezzo dei pacchetti. L’obbligo di accensione delle polizze comporta un maggior esborso per le agenzie di viaggio che potrebbe essere sui consumatori.

IMPORTANTE: Come sempre, in caso di difficoltà nell’ottenere quanto di diritto, contatta le sedi Adiconsum.