Il Garante per la si è pronunciato sulla profilazione dei clienti di servizi Internet e di televisione interattiva, specificando che questa è possibile solo se c’è il consenso degli utenti e il rispetto delle norme sulla privacy. In particolare, il Garante non ha ritenuto lecita una nuova modalità di profilazione dei propri clienti proposta da una società di telecomunicazioni basata sul monitoraggio della loro navigazione Internet. Ha invece dato alla stessa società il via libera, a precise condizioni, ad un sistema finalizzato ad analizzare le attività dei clienti dei servizi di Tv interattiva.

Nel caso del monitoraggio della navigazione Internet, si legge nella newsletter del Garante, l’Autorità ha risposto a una richiesta di verifica preliminare nell’ambito della cosiddetta pubblicità comportamentale e dei servizi personalizzati su Internet: la società fornitrice del servizio di connessione chiedeva di poter analizzare il comportamento online dei navigatori, senza aver acquisito il loro consenso, al fine di proporre pubblicità mirate. La compagnia sosteneva di poter procedere a tale trattamento in quanto i dati personali dei singoli utenti prima di essere utilizzati venivano resi anonimi. Dai riscontri del Garante è però emerso che il processo che avrebbe dovuto celare l’identità del cliente era per sua natura reversibile, tanto che i servizi di profilazione svolti dalla società telefonica avrebbero potuto consentire di proporre all’utente offerte calibrate proprio sulla sua vita online. L’Autorità ha quindi vietato l’attivazione del progetto che, così come presentato, potrebbe effettuarsi solo con la preventiva acquisizione dello specifico consenso degli utenti e, comunque, sempre previa verifica preliminare da parte del Garante.

La stessa società di telecomunicazioni aveva sottoposto al Garante un’altra verifica preliminare nella quale chiedeva invece di poter monitorare – per finalità commerciali, pubblicitarie e di customer care – l’attività degli abbonati ai servizi di Tv interattiva. La società proponeva in particolare di analizzare, una volta richiesto il loro consenso, i dati trasmessi sul cosiddetto “canale di ritorno”, ovvero la connessione che consente all’utente di interagire con la piattaforma Tv per accedere a programmi, scrivere messaggi o commenti, configurare specifiche funzionalità e servizi. In questo caso, il Garante ha approvato il progetto: la società dovrà comunque adottare precise misure a tutela della privacy delle persone interessate. L’analisi dei dati dovrà infatti limitarsi a creare gruppi di profilazione basati su macrocategorie di consumo (ad es. film d’azione, commedie…) e con un periodo di analisi non inferiore alla settimana. I dati sensibili potranno essere usati solo se strettamente connessi a uno specifico bene o prodotto richiesto dall’utente e comunque solo dopo aver ottenuto il consenso scritto dell’interessato e la specifica autorizzazione dell’Autorità. Il Garante ha inoltre chiesto l’adozione di misure di sicurezza che impediscano forme di profilazione incrociata fra gli utenti telefonici e quelli televisivi.

Tratto da helpconsumatori.it