È entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2015/2421 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio per semplificare ed ampliare l’ambito di applicazione del Procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Si tratta di una procedura giudiziale, alternativa a quelle ordinarie operanti in ciascun Stato Membro (ad eccezione della Danimarca), che è stata istituita nel 2009 dall’UE per agevolare l’accesso dei cittadini europei alla giustizia e per aiutarli a districarsi nelle controversie transfrontaliere.
Il procedimento europeo, istituito con Regolamento (CE) n. 861/2007 (così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2421) si applica alle cause civili e commerciali (con alcune eccezioni) il cui valore non superi i 5.000 euro (esclusi interessi, diritti e spese) e che abbiano natura transfrontaliera. Sono definiti transfrontalieri i contenziosi in cui almeno una delle parti coinvolte abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato Membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito. La sentenza emessa al termine di detta procedura è immediatamente riconosciuta ed eseguita nell’altro Stato Membro senza che si renda necessaria una dichiarazione di esecutività.
La procedura si svolge prevalentemente in forma scritta (a meno che il giudice non ritenga necessaria l’udienza che può essere celebrata utilizzando tecniche di comunicazione a distanza) e in base a moduli standard (allegati al Regolamento (CE) n. 861/2007). Per avviare la causa l’attore (il soggetto che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto), compila il modulo di domanda (modulo standard A) disponibile presso gli organi giurisdizionali – ove è possibile avviare il procedimento, in Italia, il – e sugli appositi siti web nazionali. Il modulo deve essere compilato in una delle lingue accettate dall’organo giudiziario davanti al quale si incardina il procedimento e inoltrato, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, consegnandolo direttamente o tramite servizi postali o altri mezzi di comunicazione (fax, posta elettronica) se accettati dallo Stato Membro dell’organo adito.

Le informazioni relative alle lingue e ai mezzi di comunicazione accettati dall’organo giurisdizionale competente sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica (www.e-justice.europa.eu) nella sezione “Agire in giudizio”.
In concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, il Centro Europeo Italia – deputato ad assistere i italiani su designazione del Ministero della Giustizia – ha pubblicato sul proprio sito www.ecc-netitalia.it una guida informativa per spiegare, in maniera semplice e concisa, che cos’è e come funziona la procedura. Per contattare il Centro europeo Consumatori Italia è possibile chiamare, dal lunedì al venerdì, il numero 06/44238090 oppure scrivere a info@ecc-netitalia.it.