Il comportamento delle società che agiscono per il recupero del credito deve essere improntato ai principi di liceità, correttezza e pertinenza. Il Garante della Privacy, con provvedimento emesso in data 30 novembre 2005, ha dettato una serie di regole che disciplinano non solo il trattamento dei dati personali, ma altresì le regole di condotta degli incaricati delle società finanziarie (debt collector).

In particolare coloro che svolgono tale tipo di attività devono evitare di comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo. Inoltre non possono essere utilizzati altri dati se non quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).

Ora, nella prassi quotidiana assistiamo a continue violazioni di tali norme di condotta. I consumatori insolventi ricevono infatti solleciti di pagamento attraverso telefonate, messaggi, visite a domicilio e sul luogo di lavoro. Molto spesso gli operatori non si premurano di proteggere la riservatezza delle informazioni che giungono così a conoscenza di soggetti terzi, pregiudicando gravemente il diritto alla del debitore.

Sul punto si richiama la sentenza n. 883/12 del Tribunale di Chieti che ha condannato l’istituto di credito e la società incaricata del recupero delle somme alla liquidazione del danno non patrimoniale per violazione della riservatezza. A fondamento della pronuncia la constatazione che le insistenti telefonate e messaggi, anche presso utenze di soggetti terzi, costituiscono indebiti comportamenti che violano la privacy del debitore, costringendolo a dare imbarazzanti spiegazioni su questioni molto delicate quali l’esposizione debitoria. Riteniamo che tale pronuncia possa rappresentare un precedente interessante per contrastare con maggiore efficacia le pratiche invadenti ed aggressive che alcune società di recupero del credito adottano nell’espletamento dell’incarico loro conferito.

Avv. Iacopo Cera