Non c’è nessuna distinzione tra gli strumenti di pagamento utilizzati da un  compratore per l’acquisto di un servizio o di un bene sia esso un bonifico on line, un bollettino cartaceo o un pagamento con carta di credito e pertanto nessuna spesa aggiuntiva può essere richiesta dal beneficiario in virtù del sistema di pagamento prescelto dal consumatore. Tutto questo a prescindere dal tipo di beneficiario, e quindi anche nel caso di un gestore telefonico.

Lo ha precisato la Corte di Giustizia europea, chiamata a pronunciarsi sulle spese aggiuntive applicate da un gestore di telefonia mobile austriaca a quei consumatori che pagavano il servizio con bonifico online o con bollettino cartaceo, ma non se pagavano con carta di credito o con addebito automatico sul conto corrente bancario.

La ha sentenziato che:

·         l’articolo 52, paragrafo 3, della Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno (2007/64/CE) si applica anche ad un rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile, in qualità di beneficiario, e il suo cliente, in qualità di pagatore;

·         l’articolo 4, punto 23, della stessa Direttiva, non fa distinzioni tra la procedura di emissione di un ordine di bonifico con bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore e la procedura di emissione di un ordine di bonifico online. Sia l’uno che l’altro costituiscono strumenti di pagamento;

·         l’articolo 52, paragrafo 3, conferisce agli Stati membri la facoltà di vietare in maniera generale ai beneficiari ( e quindi a tutti ivi compresi i gestori telefonici) di imporre al pagatore spese per l’utilizzo di qualsiasi strumento di pagamento, a condizione che la normativa nazionale, nel suo complesso, tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Su quest’ultimo punto, quindi la decisione della Corte di Giustizia della UE fornisce un’interpretazione della normativa comunitaria al caso per cui è stata chiamata a pronunciarsi, ma lascia poi al giudice competente a livello nazionale – che ha ritenuto di promuovere il rinvio alla Corte – la decisione sul caso concreto che, nel caso di specie, è il corrispondente livello in Austria della Corte di Cassazione (in Italia).