È il mese il periodo temporale minimo da utilizzare da parte delle compagnie telefoniche nella fatturazione delle bollette. Il consumatore ha bisogno di 1 mese per avere una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati così come deve essere di 1 mese il periodo in cui l’azienda di deve assicurare la non variazione del prezzo offerto. Così ha stabilito l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni nella Delibera n. 252/16/CONS.

Per l’Agcom l’unità temporale per la cadenza di rinnovo e fatturazione dei contratti di rete fissa deve essere il mese, affinché l’utente possa avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi.  Alla luce dell’evoluzione dei mercati della telefonia fissa e mobile, l’Autorità ha infatti ravvisato la necessità di garantire una tutela effettiva degli utenti avendo riscontrato problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo dei consumi e della spesa, determinati anche dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione.

esprime il proprio apprezzamento e il proprio sostegno all’operato dell’Agcom – dichiara Walter Meazza, presidente di Adiconsum nazionale – che nella delibera 252/16/CONS ha inflitto una battuta d’arresto allo stravolgimento del calendario gregoriano operato in questi ultimi mesi dalle aziende telefoniche con il cambio della fatturazione da 30 a 28 giorni con grave nocumento per le famiglie.

Uno stravolgimento che le compagnie telefoniche hanno giustificato richiamando l’art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche che consente al consumatore di recedere dal contratto in caso di modifiche unilaterali proposte dall’azienda e non condivise dal consumatore. In realtà le aziende hanno realizzato un cartello operativo allineandosi tutte quante sulla fatturazione a 4 settimane, rendendo quindi di fatto vano il diritto di recesso del consumatore e il conseguente cambio di compagnia, perché anche tutte le altre hanno adottato la stessa misura temporale dei 28 giorni.

Per questo ci appelliamo al legislatore perché vari una norma primaria che regolamenti in modo definitivo i tempi della fatturazione affinché si attenga al calendario gregoriano, evitandone in tal modo lo stravolgimento da parte delle aziende di qualsiasi settore. Senza questa norma, la delibera dell’Agcom sarà priva della necessaria efficacia. In merito poi all’annuncio delle aziende di telefonia di voler ricorrere al TAR avverso tale delibera ci auguriamo che le compagnie tornino sui propri passi. Una dichiarazione di guerra non gioverebbe né ai consumatori né tanto meno a loro. Occorre invece ristabilire un corretto dialogo con le Associazioni Consumatori rimettendo al centro il consumatore e la sua tutela per un mercato corretto e trasparente. Se ciò non dovesse avvenire, ci opporremo affinché i diritti dei consumatori vengano rispettati.

Esprimiamo ancora il nostro apprezzamento all’Agcom – conclude Meazza – per aver recepito nella delibera anche la nostra richiesta sulla possibilità di conoscere in maniera del tutto GRATUITA l’ammontare del credito residuo eliminando così la discriminazione tra consumatori che utilizzano internet e non.