Leggi l’articolo pubblicato oggi, 20 agosto 2017, a pag. 10 del Corriere di Verona e dedicato alla tutela del turista in caso di « da vacanza ».

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L’art. 47 del (D.Lgs. 79/2011) definisce il danno da vacanza rovinata. E’ il danno che deriva dal tempo di vacanza trascorso inutilmente e
dall’irripetibilità dell’occasione persa. Il consumatore può richiederlo indipendentemente dalla risoluzione del contratto. Tale danno è risarcito come conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico, e nei limiti in cui non sia di scarsa importanza. Si tratta quindi di una sorta di danno morale, e va quantificato soggettivamente. Il diritto al risarcimento del danno va fatto valere entro 3 anni dal rientro del consumatore nel luogo di partenza.