L’Antitrust, dopo aver esteso alla società One Life Network Ltd. ed Easy Life S.r.l. il procedimento relativo alla promozione della , ha disposto la sospensione cautelare della suddetta attività da parte della società One Life. Easy Life S.r.l. ha invece comunicato di aver proceduto all’interruzione della pratica.
Infatti, dalle informazioni acquisite anche i due professionisti in questione risulterebbero coinvolti nella promozione del  programma di acquisto e diffusione della criptomoneta OneCoin  e dei pacchetti-formazione ad essa collegati.
Sul punto l’Autorità aveva appunto avviato un procedimento nei confronti di One Network Services Ltd. e di tre persone fisiche nella loro qualità di registrants dei siti promozionali onecoinsuedtirol.it, onecoinitaliaofficial.it, onecoinitalia.com. (cfr. comunicato del 30 dicembre 2016) e disposto nei loro confronti la sospensione delle attività legate alla promozione della suddetta criptomoneta.

Infatti, la parte più consistente degli introiti conseguibili dall’attività promossa dai professionisti deriverebbe non tanto dall’acquisto della moneta virtuale OneCoin quanto piuttosto dal pagamento delle quote che i consumatori sono chiamati a versare nel momento dell’adesione al sistema, i quali a loro volta, per raggiungere l’obiettivo di guadagno, sembrano essere tenuti a reclutare altri consumatori. Tali modalità appaiono riconducibili alle dinamiche tipiche delle .
Nella raccolta degli elementi che hanno portato all’estensione soggettiva del procedimento l’ si è avvalsa della preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Comunicato Stampa Antitrust del 27 febbraio 2017