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STATUTO DI ADICONSUM VERONA
ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI ED AMBIENTE
Costituzione – denominazione – sede
Art. 1. Con verbale di costituzione del 13 maggio 1998, registrato il 25.05.1999 all’Ufficio delle Entrate di Verona 2, atti privati serie 3 n. 7769, è costituita l’associazione ADICONSUM VERONA – “Associazione difesa consumatori ed ambiente”, promossa dalla Cisl, con sede in Verona, Lungadige Galtarossa, 22, Codice Fiscale n. 93125980230, aderente già dal 13 maggio 1998 allo Statuto nazionale, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, nonché, nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione ADICONSUM VERONA non ha scopo di lucro, ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, nel contesto degli ambiti fissati dallo Statuto Nazionale al quale fa riferimento a tutti gli effetti.
L’Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell’autonomia e responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità Europee e nel Trattato sull’Unione Europea nonché nella normativa comunitaria derivata.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Adesione – articolazione
Art. 2. ADICONSUM VERONA aderisce ad ADICONSUM REGIONALE DEL VENETO e ad ADICONSUM NAZIONALE, ed esercita le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dai propri organi statutari per le finalità indicate nell’art. 1 del presente Statuto, nell’ambito delle legislazioni dell’Unione Europea, nazionale e regionale.
Art. 3. ADICONSUM VERONA può istituire sedi secondarie e sportelli decentrati in tutte le località del proprio Territorio di competenza della Provincia di VERONA. ADICONSUM VERONA può inoltre sottoscrivere accordi locali con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali e creare alleanze funzionali e partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione dei progetti comuni, nel contesto territoriale.
Scopi – attività
Art. 4. Nel perseguire gli scopi associativi, ADICONSUM VERONA, segue gli indirizzi indicati dallo Statuto Nazionale , al quale fa riferimento il presente documento.
L’Associazione nel perseguire gli scopi associativi si propone di realizzare le seguenti attività:
a)promuovere una cultura associativa fra consumatori ed utenti che porti questi a porsi come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
b)favorire la partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all’interno che all’esterno dell’associazione; trovare forme di coinvolgimento degli associati nell’elaborazione e nell’attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori ed utenti;
c)promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
d)promuovere la cultura del consumo critico, consapevole e rispettoso dell’ambiente anche tramite l’organizzazione di gruppi d’acquisto solidale;
e)promuovere l’informazione, la formazione e l’educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso siti web, la pubblicazione di riviste, agenzie di informazione, guide informative ed altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
f)tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori, risparmiatori ed utenti ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale;
g)tutelare il consumatore al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell’ambiente, di evitare l’inserimento e di accertare l’inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
h)promuovere il controllo sociale dei servizi, stimolarne un’equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo;
i)rappresentare gli interessi dei consumatori utenti nei competenti organismi ai livelli territoriale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
j)rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale ed europea; un’adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi dei consumatori nei confronti delle istituzioni;
k)stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio, e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
l)contrattare con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;
m)promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;
n)promuovere per l’ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema;
o)promuovere osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promuovere gruppi d’acquisto collettivi; stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; promuovere la mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;
p)promuovere strutture di servizio per l’espletamento dell’attività dell’associazione;
q)prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell’usura e di sovraindebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Soci
Art. 6. Può riconoscersi la qualità di associato, senza distinzione per motivi di razza, sesso o inclinazioni socio-politiche, a seguito di espressa domanda scritta da far pervenire alla segreteria competente, ai soggetti che rivestano le seguenti qualifiche o status:
a)tutti i cittadini, consumatori ed utenti che condividono il presente Statuto; nonché le strutture legate alla Confederazione che è promotrice dell’Associazione, Enti e Cooperative che intendono contribuire e sostenere la tutela del consumatore utente;
b)le associazioni, movimenti, leghe, circoli, gruppi organizzati purché i loro scopi si richiamino agli interessi dei consumatori, dei cittadini, degli utenti, dei lavoratori e non siano in contrasto con le finalità di ADICONSUM; la rappresentanza dei soci collettivi nella vita associativa viene regolata da apposite convenzioni approvate dal Consiglio Nazionale.
Art. 7 L’associato ha l’obbligo di pagare la quota associativa con le modalità e nell’ammontare definiti dal regolamento. La partecipazione del socio alla vita dell’associazione è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Associazione Nazionale.
Art. 8 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere deciso e comunicato per iscritto, dalla Segreteria Territoriale, all’interessato specificandone i motivi.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti. Ogni socio:
a.partecipa alle attività e fruisce dei servizi di ADICONSUM VERONA;
b.ha diritto di elettorato attivo e passivo purché in regola con il pagamento della prevista quota associativa fissata annualmente dall’Associazione. Esso esercita il diritto di voto presso la struttura ADICONSUM di livello territoriale nell’ambito della quale ricade la sua residenza;
c.partecipa ad ogni manifestazione e sostiene le iniziative della vita associativa;
Art. 10. L’associazione richiede che ogni socio adempia ai seguenti doveri:
a)operare attivamente per affermare i principi, le idee, gli indirizzi e le iniziative promosse da ADICONSUM ai vari livelli;
b)partecipare alle riunioni e alle manifestazioni dei consumatori, collaborando all’elaborazione delle decisioni, nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;
c)versare regolarmente i contributi associativi secondo le indicazioni e le norme fissate dal Consiglio;
d)osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Territoriale. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Cessazione
Art. 11. Gli associati cessano di far parte di ADICONSUM VERONA, per decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell’organizzazione costituente o partecipante.
Recesso
Art. 12. Il recesso di un’organizzazione associata è ammesso quando esso è deliberato dai suoi organi competenti. Il recesso deve essere comunicato ad ADICONSUM VERONA.
Esclusione
Art. 13. L’associato, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere escluso quando:
- non osserva le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare deliberatamente gli interessi di ADICONSUM;
- quando eserciti in proprio o entrando a far parte di altre organizzazioni, con attività in contrasto o in concorrenza con ADICONSUM.
L’esclusione, su proposta del Consiglio Territoriale, viene deliberata dal Collegio dei Probiviri Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento d’attuazione.
Incameramento Quota Sociale
Art. 14. Nel caso di recesso, esclusione o scioglimento, l’associato che cessa di far parte di ADICONSUM VERONA non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
Organi sociali
Art. 15. Sono organi dell’Associazione:
1.Il Congresso territoriale;
2.il Consiglio Territoriale;
3.la Segreteria Territoriale;
4.il Collegio dei Revisori dei Conti.
Congresso Territoriale
Art. 16. Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante di ADICONSUM VERONA. Esso è costituito dai delegati eletti dai rappresentanti dei soci e dalle strutture e associazioni aderenti, nel rispetto dei principi della effettiva rappresentatività degli aventi diritto al voto.
Il Congresso ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali ed in particolare:
1.elegge i componenti del Consiglio Territoriale;
2.elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
3.elegge i delegati al Congresso Regionale Veneto;
4.fissa gli indirizzi programmatici dell’attività di ADICONSUM VERONA per il quadriennio successivo.
Il Congresso Territoriale si riunisce:
a.in sessione ordinaria, ogni quattro anni per trattare gli argomenti indicati precedentemente;
b.in sessione straordinaria qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati ovvero da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Territoriale.
Consiglio Territoriale
Art. 17. Il Consiglio Territoriale dell’Associazione è composto da
a)un minimo di 15 ad un massimo di 30 componenti eletti dal Congresso territoriale;
b)da un rappresentante per ogni associazione o struttura territoriale aderente.
Il Consiglio Territoriale ha facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 20% dei componenti l’organismo stesso, il cui numero complessivo non può comunque superare le 30 unità in aggiunta ai componenti di cui ai punti a) e b).
Dura per un quadriennio.
Art. 18. II Consiglio Territoriale elegge al suo interno il Segretario Generale e, di seguito su proposta del Segretario Generale , elegge gli altri 2 componenti della Segreteria.
Il Consiglio Territoriale si riunisce di regola due volte l’anno.
Il Consiglio Territoriale è convocato dal Segretario Generale ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza semplice dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 19. Il Consiglio Territoriale quale organo deliberativo permanente:
a)formula il programma annuale dell’Associazione sulla base delle direttive approvate dal Congresso;
b)approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Segreteria già sottoposti alla verifica del Collegio dei revisori dei Conti e le relative relazioni;
c)istituisce, su proposta della Segreteria, i settori, i servizi e gli uffici stabilendone le attribuzioni;
d)approva, su proposta della Segreteria, il Regolamento attuativo dello Statuto e i costi del tessermento;
e)coordina e controlla l’attività degli eventuali sportelli decentrati di cui all’art. 2;
f)elegge o ratifica le nomine dei responsabili di sportello;
g)delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti eventuali cooptazioni di membri motivata da esigenze di rappresentanza territoriale o settoriale, nonché per le eventuali integrazioni di componenti dimissionari o deceduti;
h)approva il regolamento per la partecipazione dei soci aderenti e/o affiliati al Congresso dell’Associazione;
Al fine di poter dichiarare valida la seduta del Consiglio Territoriale, sarà necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio stesso.
Art. 20. In caso venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio territoriale può provvedere alla cooptazione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, può indire elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Segreteria Territoriale
Art. 21. La Segreteria, eletta ai sensi del precedente art. 18 è l’organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Consiglio Territoriale, impegna l’Associazione nei confronti di terzi, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell’Associazione.
La Segreteria potrà avvalersi di collaborazioni tecnico-scientifiche per l’espletamento dell’attività dell’Associazione, determinandone le modalità di funzionamento e relative convenzioni
Inoltre la Segreteria:
a)predispone i regolamenti dì carattere generale relativi anche al funzionamento dei servizi dell’Associazione;
b)propone all’approvazione del Consiglio Territoriale il regolamento generale dello Statuto, le eventuali sue modifiche, la convocazione del Congresso;
c)convoca il Consiglio Territoriale, determinandone l’ordine del giorno;
d)predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre, approvati dal Collegio dei revisori dei conti, al giudizio del Consiglio Territoriale;
e)delibera le variazioni di bilancio, le eventuali riserve e la destinazione di nuove entrate;
f)autorizza il Segretario Generale ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell’Associazione;
g)decide l’azione o la costituzione in giudizio dell’associazione, delegando il Segretario Generale o altro componente del Comitato di Segreteria a sottoscrivere la procura. Tale sottoscrizione impegna processualmente e nei confronti dei terzi l’Associazione;
h)ratifica i provvedimenti assunti dal Segretario Generale in via d’urgenza;
i)determina i responsabili dei settori operativi, dei Comitati tecnico-scientifici, sceglie collaboratori ed esperti;
j)nomina i rappresentanti dell’Associazione presso Comitati consultivi o decisionali di organismi pubblici o istituzionali.
k)La Segreteria, composta da tre membri eletti dal Consiglio Territoriale, incluso il Segretario Territoriale, dura in carica 4 anni.
Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti.
La Segreteria propone al Consiglio Territoriale tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell’Associazione.
Segretario Generale
Art. 22. II Segretario Generale, in qualità di Responsabile Territoriale ADICONSUM VERONA, è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica 4 anni.
Il Segretario Generale:
a) convoca, presiede e coordina la Segreteria e il Consiglio Territoriale;
b) coordina l’attività dell’Associazione ed è preposto ai rapporti esterni;
c) delega per singoli atti o tipologia di essi i membri della Segreteria, propone i responsabili dei settori, collaboratori ed esperti;
d) accetta da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredita, legati, atti di liberalità,sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell’Associazione, previa autorizzazione della Segreteria.
In assenza del Segretario Generale o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro della Segreteria designato dallo stesso.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 23. Il controllo della gestione dell’Associazione è affidato al collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Consiglio territoriale. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio e del Congresso territoriale.
Bilancio e Patrimonio
Art. 24. L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno la segreteria presenta per l’approvazione al Consiglio territoriale: la relazione d’attività; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, approvato dal Collegio dei revisori dei conti dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate da Adiconsum esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.
Art. 25. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)quote associative individuali riscosse con rimessa diretta, per delega o su convenzione o in qualsiasi altra forma, contributi di simpatizzanti nonché erogazioni liberali;
b)contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c)donazioni e lasciti testamentari;
d)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e)entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:
a)beni immobili e mobili;
b)azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c)donazioni, lasciti o successioni;
d)altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Responsabilità territoriale
Art. 28. L’Associazione risponde di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dalla Segreteria territoriale. Le organizzazioni aderenti o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni assunte, e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell’adesione all’Associazione territoriale, regionale, nazionale, chiedere di essere sollevate dalle stesse.
Scioglimento
Art. 29. La Segreteria, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine ad ADICONSUM VERONA, può proporre lo scioglimento dell’Associazione. Lo scioglimento è pronunciato esclusivamente dal Consiglio Territoriale con la maggioranza di 3/4 degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Modifiche Statutarie
Art. 30. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso Territoriale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. Eventuali modifiche dovute ad obblighi di legge verranno deliberate dal Consiglio Territoriale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto al voto e successivamente ratificate dal Congresso con le stesse modalità.
Norma finale
Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento agli Statuti Regionali e Nazionali ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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